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Quesito – Ho un cliente azienda che sta effettuando dei lavori di manutenzione straordinaria su un immobile in locazione (categoria c1). L’azienda che gli fa i lavori vorrebbe applicargli l’IVA al 10% sia sui lavori edili che sulle finestre. Potrei anche accettare l’applicazione dell’IVA al 10% sulle finestre se il valore del bene è maggiore della manodopera. Invece non mi trovano d’accordo sulla parte lavori edili in quanto a mio avviso va applicato il reverse charge in quanto rientra nei casi dell’art. 17 lettera a-ter comma. (“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici” rese a soggetti passivi IVA.)

Risposta – In merito a quanto richiesto, occorre fare alcune precisazioni in relazione a interventi edili eseguiti su immobili strumentali per natura (non aventi quindi destinazione abitativa, salvo il caso in cui essi siano pertinenze di immobili abitativi). Riguardo all’aliquota Iva, si applica l’aliquota ordinaria del 22% se detti interventi sono classificati come manutenzioni ordinarie/straordinarie.  L’aliquota Iva del 10% spetta solo nel caso in cui siamo in presenza di un intervento di ristrutturazione edilizia o di restauro/risanamento conservativo. Lo stesso vale per quanto concerne la fornitura (con o senza posa in opera) di prodotti finiti (come infissi e finestre). Riguardo all’applicazione del regime del reverse charge, se l’intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria è commissionato da un soggetto Iva, si applica tale regime, ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1072. Nel caso in cui, invece, non si tratta di una prestazione di servizi ma di una cessione di beni (anche con posa in opera accessoria) non si applica il reverse charge ma l’Iva in modalità ordinarie.

 

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