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Convenzione contro le doppie imposizioni e rimborso per le imposte pagate all’estero

Convenzione contro le doppie imposizioni e rimborso per le imposte pagate all’estero


D. Una s.r.l. italiana aveva un grosso credito verso una società belga derivante dalla cessione di una partecipazione.

Il contratto di cessione della partecipazione è stato stipulato nel 2018 e prevedeva il pagamento di una parte del corrispettivo nel 2022 con la corresponsione degli interessi.

Nel 2022 la società belga ha saldato il proprio debito pagando anche Euro 67.000 di interessi (maturati dal 2018 al 2022) sui quali ha operato la ritenuta fiscale del 15% versata in Belgio.

Gli interessi sono maturati dal 2018 al 2022 e sono sempre stati messi a bilancio dalla società italiana per competenza e quindi assoggettati ad IRES in Italia per competenza temporale.

Il problema è: al fine di evitare una doppia imposizione Italia – Belgio, come fare a recuperare le ritenute fiscali subite dalla società nel 2022?

E’ stato compilato il quadro CE solo in riferimento all’anno 2022 (anno in cui sono stati incassati gli interessi). E’ corretto? Oppure il quadro CE andava compilato in riferimento a tutti gli anni di maturazione degli interessi, quindi dal 2018 al 2022?

In ogni caso, la società non ha mai avuto significativi redditi in Italia, quindi non riesce a scomputare le ritenute subite all’estero perché sono di importo maggiore dell’imposta italiana?

Cosa fare in questo caso? E’ possibile chiedere il rimborso in Belgio?

R. Ai fini della compilazione del quadro CE è necessario valutare quale sia il periodo di utilizzo del credito di imposta.
In relazione al momento in cui è possibile utilizzare il tax credit, l’art.165 c.4 TUIR dispone che il credito d’imposta deve essere determinato nel periodo d’imposta “cui appartiene il reddito prodotto all’estero”, cioè quello in cui sarebbe stato ordinariamente tassato ove fosse stato prodotto in Italia, indipendentemente dal versamento delle imposte estere, in quanto è necessario che nel rapporto reddito estero e reddito complessivo vi siano dati omogenei.
In merito al Quadro CE, la compilazione dipende dal principio adottato: nel caso prospettato, gli interessi sono stati correttamente contabilizzati e tassati in Italia per competenza (cioè anno per anno dal 2018 al 2022); quindi sarebbe, stato corretto compilare il Quadro CE per ciascun anno, indicando pro quota la ritenuta estera.
Come sopra accennato, l’art. 165 del TUIR prevede che il credito per imposte estere possa essere utilizzato fino a concorrenza dell’imposta italiana dovuta sul reddito estero. Se, come nella situazione descritta, la società non ha una imposta italiana capiente, lo scomputo totale del credito di imposta non è possibile.
La prima soluzione possibile è quella fornita sempre dall’art. 165 comma 6 del Tuir, di riportare l’eccedenza di credito non utilizzata nei successivi periodi, entro il limite temporale previsto degli 8 anni.
In alternativa, in base a quella che può essere la normativa belga (o la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Belgio) è possibile richiedere il rimborso delle imposte pagate in Belgio.
Nel caso descritto è stata applicata la convenzione: infatti l’art. 11 prevede che lo stato alla fonte (Belgio) possa applicare una ritenuta con un’aliquota massima del 15%, e all’art. 28 viene stabilità la possibilità di rimborso.
Come sempre, si consiglia la collaborazione con un professionista del luogo, per potere definire con precisione cosa l’agenzia delle entrate belga ritenga necessario.
Si ritiene solitamente necessario dimostrare tramite certificato all’Agenzia delle Entrate italiana che la società è fiscalmente residente in Italia e beneficia della convenzione contro le doppie imposizioni; con la prova documentale dei documenti forniti dalla società belga che ha effettuato il pagamento degli interessi e applicato la ritenuta, con le DD.RR italiane relative agli anni in cui gli interessi sono stati tassati, che dimostrino il mancato utilizzo del credito.

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